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Mense scolastiche: riaperti i termini

Il Ministero dell’Istruzione ha riaperto i termini per la presentazione di richieste di finanziamento: la nuova finestra temporale è dal 15 luglio al 22 agosto alle ore 15,00. Il riferimento è alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Ci sono stati anche degli ampliamenti nelle disponibilità per quelle Regioni che già hanno esaurito l’ammontare a loro disposizione: anche gli enti locali facenti capo a tali regioni potranno concorrere, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e dell’art. 10, comma 3, dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, alla graduatoria su base nazionale, in base ai punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata alle regioni del Mezzogiorno.

Si potrà inoltre provvedere ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, al fine di assicurare la par condicio tra tutti gli enti locali interessati alla partecipazione alla procedura in questione. L’aggiornamento dei dati degli edifici scolastici da candidare potrà essere fatto nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 25 luglio 2022. Le verifiche sui nuovi inserimenti e aggiornamenti caricati saranno effettuate dopo la scadenza del nuovo termine per l’inoltro delle candidature.

Resta ovviamente valida la graduatoria dell’8 giugno relativa alla prima tornata di adesioni all’avviso.

Ricordiamo qui punti salienti del bando Mense scolastiche:

ART. 3 – SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI
1. Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti i comuni, proprietari di edifici pubblici
ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla
legge 11 gennaio 1996, n. 23.
2. Possono partecipare, altresì, le province, ivi incluse quelle autonome, le città metropolitane e gli
enti di decentramento regionale con esclusivo riferimento ai convitti di cui hanno la
competenza, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
3. Gli enti locali partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il
rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e quanto previsto dall’articolo
22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria,
assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

ART. 4 – PROPOSTE E CANDIDATURE FINANZIABILI
1. Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in
sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici
destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti
di decentramento regionale, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad eccezione
degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano:
a) demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al
primo ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a
servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti;

b) nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di
edifici scolastici esistenti;
c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di
spazi e locali da destinare a mense scolastiche;
d) riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche
esistenti anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;
e) riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso
scolastico da destinare a mense scolastiche.

2. Ogni ente locale partecipante può presentare massimo n. 2 proposte, di cui ognuna riferita ad
un singolo edificio scolastico. L’art. 2 comma 4 è stato parzialmente modificato, aumentando il numero di proposte che possono pervenire dai capoluoghi di provincia: 6 e non più 4.

3. Le proposte relative ad ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni o nuove costruzioni di mense
scolastiche devono essere dimensionate in funzione del numero di studentesse e studenti che
beneficeranno della mensa, nel rispetto degli indici standard di superficie previsti dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18
dicembre 1975 (rif. tabelle 5, 6 e 7) e devono possedere le caratteristiche di cui al punto 3.6 del
medesimo decreto ministeriale.
4. Gli enti locali si impegnano a mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici
interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per
un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

ART. 6 – DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

2. Le proposte progettuali ammissibili devono prevedere un costo complessivo di quadro economico dell’intervento, che deve essere contenuto, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell’art. 4 del presente avviso, tra 500,00 €/m2 e 1.000,00 €/m2, mentre per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del medesimo art. 4 il costo deve essere contenuto tra 1.500,00 €/m2 a € 2.000,00 €/m2.
3. I lavori relativi alla realizzazione della nuova scuola devono essere aggiudicati entro 20 marzo 2023 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Qui la pagina del Ministero dell’Istruzione su cui trovare l’avviso, tutti gli allegati e faq

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