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Monitoraggio e controllo come PNRR per messa in sicurezza e efficientamento energetico

Gli enti locali sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure anche laddove risultano essere beneficiari delle risorse e attuatori dei progetti relativi alle linee di finanziamento, non PNRR, bensì derivanti dalla L. 145/2018, articolo 1, comma 139 e ss. ; e dalla L. 160/2019, articolo 1, comma 29 e ss. Il chiarimento proviene dal Ministero dell’Interno, attraverso la Circolare n. 111 del 29 settembre 2022.

Si fa dunque riferimento alle leggi che finanziano lavori per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio per il periodo 2021-2034 (L.145/2018), e per le cd. medie opere e piccole opere di efficientamento energetico, installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, per lo sviluppo territoriale sostenibile, la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, l’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 160/2019). Tali fonti di finanziamento sono infatti confluite nella misura PNRR Missione 2, C4, Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, e sono per questo ora sottoposte a tutta le regolamentazione che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con il suo Comunicato dello scorso 28 settembre, il Ministero dell’Interno ha specificato tutti gli obblighi PNRR per la gestione, il monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti degli enti locali, previsti dalle leggi 145/2018 e 160/2019 (articoli qui su citati).

In merito a tali obblighi, il medesimo Ministero ha emanato la Circolare DAIT n. 111 del 29 settembre 2022, che fornisce “Prime indicazioni per il monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati”, proprio in inadempimento alla Missione M2C4 Investimento 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” del PNRR, a cui ora devono far riferimento anche gli interventi qui indicati.

 

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