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Scadenza e modalità di impiego fondi per la progettazione territoriale

Si ricorda che le risorse del Fondo per la progettazione territoriale, attribuite anche ai Comuni del Vallo di Diano lo scorso febbraio con DPCM del 17 dicembre 2021 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 – Serie generale) devono essere impegnate dai Comuni entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale, ossia entro il 17 agosto 2022.

Si tratta delle risorse ripartite, con riferimento agli anni 2021 e 2022, attingendo al Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, istituito con il DL 91/2017 (“Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”).

Come si diceva, tali risorse devono essere impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro il 17 agosto, anche attraverso società in house, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali. Scaduto il termine infatti, le risorse non impegnate saranno restituite al Fondo e ripartite agli enti beneficiari.

In base al DL 91/2017 ogni proposta progettuale acquisita dall’ente beneficiario sarà identificata da un CUP, e diventa automaticamente impegno di spesa.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, responsabile della gestione del Fondo, assicurerà il suo supporto agli enti per accedere in maniera celere ed efficace alle risorse.

Nella valutazione delle proposte progettuali, gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR, nonché agli obiettivi della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Tali proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale. E ancora: il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono, inoltre, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell’abusivismo, limitando il consumo di suolo.

Le proposte afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’articolo 140 del DL 50 del 2016 e dall’articolo 55 del DL 117/2017.

Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del DL 50/2016, deve essere di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

Allegato: DPCM 17 dicembre 2021_Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale

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