Controlli e rilievi sull'amministrazione

L'Art. 31 prevede che le amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi anche recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe 

Organi di revisione amministrativa e contabile

Corte dei conti

 


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